Regolamento

Art.1 Compiti
    • La  Biblioteca Universitaria Alessandrina ha prevalente indirizzo giuridico, storico ed umanistico.
    • Essa raccoglie e conserva  il patrimonio documentario della regione, acquisisce le pubblicazioni che  valorizzano le sue raccolte storiche, porge ai discenti i necessari sussidi per gli studi che si compiono nelle Università romane ed offre ai docenti gli strumenti di ricerca propri delle discipline che essi professano con particolare riguardo alle opere di consultazione e di carattere generale .
    • Realizza  il programma  delle acquisizioni  coordinandosi con le scelte  delle altre biblioteche romane;
    • La biblioteca offre a pagamento al pubblico alcuni servizi aggiuntivi con particolare riguardo alle informazioni bibliografiche di cui all’art.34, terzo comma ed alle riproduzioni di cui all’art.45, primo comma  della L. 4/93. Ove consentito dalla Contabilità dello Stato, gli introiti sono utilizzati per la conservazione e la tutela del patrimonio documentario.
    • La biblioteca : promuove accordi di cooperazione  con le biblioteche delle Facoltà  e, d’intesa con le biblioteche  aderenti al Polo SBN Linceo , realizza   servizi informativi integrati; promuove accordi di cooperazione con le mediateche e con i centri di conservazione di materiale audiovisivo al fine di  facilitarne e diffonderne la fruizione; promuove lo sviluppo dell’informazione bibliografica e della circolazione dei documenti; promuove l’addestramento dei discenti all’uso degli strumenti bibliografici e catalografici  anche multimediali; promuove, mediante convenzioni con associazioni di volontariato e cooperative sociali e  per mezzo di accordi di cooperazione con le biblioteche comunali e con l’Istituto per il Diritto allo Studio, la diffusione dell’informazione e della lettura;
Art.2 Orario
    • Periodo gennaio-luglio e settembre-dicembre (eccetto il 24 ed il 31 dicembre): lunedì-venerdì: 8,30 – 19,15
    • Sabato e domenica: chiuso, fatta salva  l’apertura per manifestazioni culturali. I singoli servizi possono avere orari differenziati.
    • Mese di Agosto : Per due settimane, definite di anno in anno e di cui si dà tempestiva notizia: ore 9,30-13,00 limitatamente alla consultazione cataloghi, all’ufficio Informazioni bibliografiche ed orientamento ed all’ufficio prestito.Per il restante periodo: ore 8,30 – 13,30.
    • 24 e 31 dicembre:Ore 8,30-12.
Art. 3 Ammissione
  1. Si entra in biblioteca esclusivamente per motivi di studio, di formazione culturale e di ricerca.
  2. Sono ammessi in biblioteca coloro che abbiano compiuto i sedici anni di età, purchè in possesso di un   documento d’identità personale legalmente riconosciuto.
  3. Su richiesta del preside e per documentati motivi di studio possono essere ammessi gli studenti che abbiano compiuto i quattordici anni di età.
  4. Su appuntamento, i gruppi scolastici di ogni ordine e grado e i gruppi turistici accompagnati da guide qualificate possono visitare la biblioteca .
  5. L’ingresso alle esposizioni bibliografiche è libero.
  6. L’accesso alla sala di consultazione bio-bibliografica è riservato ai professori, ai ricercatori, ai dottorandi ed ad altri studiosi qualificati; possono inoltre accedere alla sala, per il periodo necessario alla loro ricerca, gli studenti universitari con lettera di presentazione del loro docente e quegli studiosi che possano documentare per iscritto le loro necessità di studio.
  7. I frequentatori depositano all’ingresso negli appositi armadietti  le borse ed ogni altro oggetto la cui introduzione non sia stata espressamente autorizzata. Il lettore reca con sè  il denaro e gli altri valori. La biblioteca declina ogni responsabilità  sul denaro o altri valori lasciati nelle borse.
  8. Per recarsi negli uffici è necessario munirsi di permesso temporaneo.
Art.4 Consultazione
  1. Per accedere alla sala Multimediale ed alle sale di consultazione è necessario registrare la propria presenza.
  2. La consultazione dei volumi collocati nella sala Umanistica  è libera. Per la consultazione delle raccolte collocate nella sala Biobibliografica è necessario consegnare al personale di sala la tessera della biblioteca o il documento di identità.
  3. I volumi in lettura possono essere portati fuori dalle rispettive sale esclusivamente a scopo di riproduzione, previa autorizzazione del personale.
  4. Presso l’ufficio informazioni bibliografiche ed orientamento e la sala di consultazione Umanistica sono a disposizione dei frequentatori un registro per le proposte d’acquisto ed i moduli per segnalazioni e suggerimenti  in merito al funzionamento della biblioterca.
Art.5  Distribuzione
  1. La biblioteca dispone di due banchi di distribuzione, generale e riservato, presso i quali vanno presentate le richieste di lettura del materiale custodito nei depositi librari.
  2. La distribuzione riservata avviene all’interno della sala di consultazione Biobibliografica.
  3. L’elenco delle collocazioni per le quali si presenta richiesta di lettura in sala Biobliografica è affisso   presso entrambi i banchi di distribuzione.
  4. E’ chiesto in lettura al banco della distribuzione riservata il materiale conservato nel magazzino Cimeli, nel deposito del Fondo Antico, nel deposito Fotot, nel deposito P.E. nonchè quello considerato meritevole di particolare tutela.
  5. Si  chiedono in lettura non più di due opere alla volta per un totale di quattro volumi.
  6. In sala Biobibliografica non si può chiedere più di un  manoscritto e di un volume alla volta.Il frequentatore della  sala può presentare nella giornata un numero massimo di 10 richieste per un totale di 20 volumi. I volumi devono essere riconsegnati ogni volta che il lettore si allontana dalla sala, anche se per breve tempo.
  7. Le opere date in lettura possono essere lasciate in deposito fino al sabato successivo, salvo riconferma da parte del lettore. Il deposito non può essere riconfermato più di due volte.
  8. Qualora sia posseduta una riproduzione su qualsiasi supporto dell’opera richiesta, questa verrà data in lettura in sostituzione dell’originale.
Art.6 Informazioni bibliografiche
  1. La biblioteca  fornisce consulenza sull’uso dei cataloghi, dei repertori , del materiale in consultazione e per l’individuazione e la localizzazione delle pubblicazioni.
  2. La biblioteca orienta, a richiesta, nelle ricerche bibliografiche   ed  in quelle informative di interesse istituzionale.
  3. Sono a carico del richiedente le spese per l’invio delle risposte, per i collegamenti a basi di dati esterne, per la stampa dei risultati.
  4. Non si redigono bibliografie segnaletiche o analitiche.
Art.7 Riproduzione
  1. Sono esclusi dalla riproduzione i volumi  i  volumi il cui stato di conservazione sia precario o che potrebbero subire danni nel corso della riproduzione. Sono  escluse dalla riproduzione tramite fotocopia le pubblicazioni con data anteriore al 1900, i periodici e le miscellane legate, i volumi il cui formato superi i cm. 25x 35×6, nonchè  tavole, piante, carte  eccedenti il formato del libro in cui sono inserite. Non sono consentite in tali casi inquadrature parziali.
  2. La riproduzione delle tesi di Laurea deve essere autorizzata dall’autore. La firma deve essere autenticata.
  3. Si possono riprodurre a proprie spese per uso personale di studio le altre opere  della biblioteca, nel rispetto della normativa  sul diritto d’autore.
  4. Si possono effettuare riproduzioni anche a scopo editoriale o commerciale, nel rispetto della normativa sul diritto d’autore, della l.n.4/93 e successivo regolamento e del tariffario ( D.M.31/1/1994 e D.M. 8/4/1994). Lo studioso dichiara nella richiesta che il materiale non verrà usato per motivi diversi da quelli specificati.
  5. Nel caso che la richiesta si riferisca a riproduzione integrale o di parti sostanziali di manoscritti, cimeli, libri rari o di pregio, nonchè di interi fondi o di serie di documenti omogenei lo  studioso  espone nella richiesta le finalità, il contenuto ed il piano dell’opera ed informa sulla committenza.
  6. L ‘autorizzazione a eseguire a scopo editoriale riproduzioni integrali di parti sostanziali di libri comuni è data direttamente dal direttore della biblioteca.
  7. L’autorizzazione a eseguire a scopo editoriale le riproduzioni di cui al comma 5 è data dall’amministrazione centrale  a cui  il direttore inoltra la richiesta accompagnandovi una dettagliata relazione.
  8. La riproduzione è eseguita all’interno della biblioteca e non può essere effettuata con mezzi propri.
  9. Le richieste sono rivolte al direttore della biblioteca e da lui autorizzate. I frequentatori presentano la richiesta all’ufficio informazioni bibliografiche che autorizza, ove possibile, per il direttore, la riproduzione tramite fotocopia.Le riproduzioni, tramite fotocopia, dei volumi collocati nelle sale di consultazione sono, invece, autorizzate, per il direttore, dal bibliotecario responsabile della sala. L’ufficio del Libro Antico autorizza, per il direttore, l’uso degli altri sistemi di riproduzione atti a garantire la tutela del materiale.
  10. La biblioteca evade le richieste di riproduzione degli utenti fuori sede. Le spese sono a carico dei destinatari.
  11. La biblioteca offre a pagamento riproduzioni tratte da supporti non cartacei  ivi comprese quelle risultanti dalle ricerche effettuate sui siti informativi cui essa è collegata.
 Art. 8 Prestito
  1. Usufruiscono del prestito diretto:  i cittadini italiani  che hanno compiuto i sedici anni d’età e  che risiedono nella Regione Lazio;previa documentazione del loro domicilio, i professori universitari ed i ricercatori; per la durata legale degli studi e previa documentazione di iscrizione e domicilio, gli studenti universitari delle università delle Regione Lazio, i laureati iscritti a scuole di alta specializzazione e perfezionamento presentati da un docente, i borsisti della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, i  dottorandi.
  2. Ne possono, inoltre, usufruire: i cittadini dei paesi della CEE che  documentino le proprie necessità di studio e di ricerca ed il proprio domicilio, anche se temporaneo; i cittadini dei paesi extracomunitari che presentino una certificazione attestante il periodo di soggiorno e che siano presentati dal Consolato o dall’Ambasciata o da un’Istituzione Culturale di rilevanza internazionale.
  3. Coloro che chiedono l’ammissione al prestito consegnano, insieme alla documentazione, due fotografie formato tessera.
  4. I requisiti per l’ammissione dei lettori facenti parte delle categorie  sopraelencate e   di   tutti gli altri cittadini italiani non residenti nella Regione  sono valutati  dal direttore della biblioteca.
  5. Agli aventi diritto la biblioteca consegna una tessera di ammissione di validità annuale, rinnovabile  alla scadenza previa verifica sulla sussistenza dei requisiti, che reca gli estremi del documento esibito.
  6. Sono esclusi dal prestito : i manoscritti, i documenti  su  supporto non cartaceo, i volumi  il cui anno di stampa sia anteriore al 1950, i volumi collocati nelle sale di Consultazione, nel deposito Fotot, nel deposito P.E., i periodici,i giornali, gli atti ufficiali, le miscellanee legate, le tesi di laurea, il materiale trattato per gruppi, le carte geografiche, le incisioni, le stampe, i fondi speciali  nonchè i volumi considerati meritevoli di particolare tutela, i volumi in cattivo stato di conservazione o che potrebbero subire danni . La biblioteca aggiorna e pubblica annualmente l’elenco delle collocazioni dei  documenti esclusi dal prestito.
  7. Possono essere prestate 2 opere per un massimo di quattro volumi.
  8. La durata del prestito è di quindici giorni  rinnovabile per altri quindici se l’opera non è stata prenotata da altri lettori.
  9. Il prestito è personale.
  10. Nel periodo di chiusura estivo, comunicato anche sul sito della biblioteca,  non vengono concessi prestiti.
  11. Chi non restituisca puntualmente il volume avuto in prestito è sospeso dal servizio fino a restituzione avvenuta. Chi restituisca il volume danneggiato o lo smarrisca è tenuto, secondo la valutazione del direttore, al suo reintegro o sostituzione o al versamento di una somma. Chi non restituisca il volume o non provveda ad ottemperare alle disposizioni del direttore entro trenta giorni dalla recezione di formale invito, è escluso dalla frequenza della biblioteca, è segnalato al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per l’esclusione dalle biblioteche pubbliche statali ed è  denunciato all’autorità giudiziaria.
  12. All’atto della consegna  del volume il lettore firma una ricevuta e riceve  un permesso da esibire all’uscita.
  13. Il prestito interbibliotecario nazionale e internazionale si effettua solo fra le biblioteche che accettino i vantaggi e gli oneri della reciprocità e la normativa stabilita dal D.P.R.5/7/95, n.417.
 Art 9 Apertura  e chiusura
  1. 1. L’apertura e la chiusura della biblioteca vengono effettuate da un impiegato adibito a funzioni di sorveglianza e vigilanza alla presenza  di un bibliotecario o, in via straordinaria, di un collaboratore bibliotecario che, per il direttore, sovraintendono alle relative operazioni.
  2. L’apertura e la chiusura  giornaliera dei singoli locali protetti da chiave elettronica sono effettuate direttamente dagli impiegati muniti di codice personale rispettivamente all’inizio del primo turno e, prima della chiusura serale della biblioteca, alla fine dell’ultimo turno di lavoro degli uffici interessati. I bibliotecari  responsabili degli uffici con accesso elettronico diramano al personale le necessarie istruzioni a tutela del materiale e ne verificano la corretta esecuzione.
  3. I nominativi degli impiegati che effettuano le  operazioni di apertura e chiusura, anche elettroniche, sono indicati nel foglio giornaliero dei servizi aperti al pubblico.
  4. Le operazioni di chiusura iniziano: nel deposito librario alle ore 18,45 non appena terminata l’ultima distribuzione dei volumi al pubblico; nei piani est ed ovest degli uffici alle ore 19; nel piano delle sale di consultazione e dei servizi aperti al pubblico e nella sala mostre alle ore 19,15.
  5. Le operazioni di chiusura consistono : nel controllo scrupoloso dei bagni, delle stanze, degli ex appartamenti e delle uscite di sicurezza; nella chiusura delle finestre, delle vetrate, delle porte, ivi comprese quelle di accesso ai depositi librari ; nello spegnimento di tutti i quadri elettrici e dei condizionatori ubicati nei corridoi; nel controllo dei cestini finalizzato alla prevenzione incendi; nel deposito delle chiavi di chiusura manuali degli uffici nelle apposite cassette a vetri; nel deposito delle chiavi delle cassette nella cassetta generale ; nell’ordinata riconsegna e ricevimento delle chiavi degli armadietti; nell’ordinato deflusso del pubblico; nel controllo  degli armadietti guardaroba ubicati all’ingresso e nel deposito delle chiavi universali degli stessi nella cassetta generale; nel controllo dello stato di protezione della cassetta che contiene la chiave del locale dell’impianto di rilevazione allarmi. Il bibliotecario che sovraintende alla chiusura verifica che tutti gli impiegati siano usciti. Al termine delle operazioni di chiusura viene redatto verbale nel registro dell’apertura e della chiusura della biblioteca. Il registro è preso in consegna il giorno successivo dall’ufficio del personale. Sul Registro è annotato qualsiasi avvenimento che abbia compromesso il regolare funzionamento o che abbia pregiudicato la tutela dei beni e la sicurezza degli impiegati e dei lettori. L’annotazione è segnalata il  giorno successivo direttamente al direttore o al vicedirettore.
Art.10 Comportamento e sanzioni
  1. In biblioteca non si fuma, non si danneggia il patrimonio, non si scrive e non si fanno segni sui documenti. Ci si abbiglia e ci si comporta secondo le comuni regole della civile convivenza.
  2. Negli ambienti aperti al pubblico non si telefona, non si mangia e non si beve, non si disturbano studio e lavoro, e, di regola, non si fotografa e non si effettuano riprese televisive e cinematografiche.
  3. I permessi per fotografare ed effettuare riprese cinematografiche e televisive sono concessi dall’amministrazione, per sole finalità culturali, secondo la normativa vigente e secondo le tariffe stabilite dal D.M.8/4/94 sui servizi aggiuntivi.
  4. 4. Per ragioni di decoro e di salubrità ambientale è fatto divieto a chiunque di fumare, sostare, fare baccano, giocare, bere e mangiare nel pianerottolo antistante la porta d’ingresso e nella sottostante rampa di scale.
  5. I dipendenti della biblioteca e quanti, per conto della biblioteca,vi prestino servizio e siano in diretto rapporto con il pubblico, stabiliscono un rapporto di fiducia e collaborazione tra i frequentatori e l’amministrazione, prestano adeguata attenzione alle richieste di ognuno e forniscono le spiegazioni che vengano loro richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio. Essi mantengono nei rapporti interpersonali e con i frequentatori  una condotta uniformata ai principi di correttezza astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona.
  6. I dipendenti rispettano l’ordine cronologico delle richieste ed, in caso di difficoltà nell’erogazione dei servizi, forniscono  ai frequentatori le motivazioni del caso.
  7. I dipendenti  forniscono tutte le informazioni cui abbiano titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all’attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990,n.241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell’amministrazione nonchè attuano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n.15 in tema di autocertificazione.
  8. I frequentatori  devono attenersi alle disposizioni   del regolamento e rispettare le disposizioni di legge, in particolare la normativa vigente sull’uso dei luoghi pubblici ed in materia di false dichiarazioni. Essi sono responsabili civilmente e penalmente del loro comportamento.
  9. Il direttore può escludere temporaneamente o definitivamente dall’uso della biblioteca coloro che non rispettino le  presenti disposizioni e la normativa sopracitata, in particolare coloro che facciano segni o scrivano, anche a matita, sui documenti, che fumino e che disturbino, in qualsiasi modo, l’attività di studio e di lavoro.
  10. La sottrazione, la mutilazione, il danneggiamento di qualsiasi natura del patrimonio documentario, dei locali, delle strutture e degli altri beni della biblioteca, sono considerati infrazione grave e sono  puniti con l’esclusione dalla biblioteca del colpevole che sarà deferito all’autorità giudiziaria. Resta fermo, in tutti i casi sopra indicati l’obbligo del risarcimento del danno.
  11. Nei confronti dei dipendenti e di quanti prestino servizio per conto della biblioteca si applicano, in caso di inadempienza, rispettivamente, le sanzioni previste dal CCNL e dagli atti che regolano le prestazioni .
  12. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni  del D.P.R. 5 Luglio 1995,n.417 (pubbl. G.U.n.233 del 5 ottobre 1995), recante norme sulle biblioteche pubbliche statali, e le vigenti disposizioni in materia di rapporto fra amministrazioni pubbliche e cittadino.
  13. I dipendenti della biblioteca ed il personale che, comunque, presta servizio al pubblico osservano e fanno rispettare le disposizioni del  presente Regolamento.